Riforma Cartabia manderà Giustizia in tilt: allarme di noto penalista

Nuova riforma della giustizia in arrivo, e forse, ennesima riforma peggiorativa. Parliamo della Riforma Cartabia. Tra i punti principali, e più contestati, troviamo la riforma della prescrizione. Ma anche dell’appello, delle indagini preliminari, delle misure alternative.

La riforma porta la firma dell’attuale Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, con gli emendamenti approvati dal Consiglio dei Ministri, che il Governo presenterà al ddl Bonafede. Riforma peraltro già da tempo al vaglio del Parlamento.

Sono tanti i punti che stanno suscitando dubbi e preoccupazioni, anche da parte degli addetti ai lavori con anni di esperienza.

Vediamo cosa prevede la Riforma Cartabia e i punti che tocca.

Riforma Cartabia cosa prevede

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Ecco i punti principali della Riforma Cartabia, riportati da AGI.

Prescrizione

Viene confermata l’attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d’appello e di un anno per quelli di Cassazione.

È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l’improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo).

Digitalizzazione

Si delega il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l’altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo.

Indagini preliminari

Si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di discovery degli atti, a garanzia dell’indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato associato a un intervento del giudice per le indagini per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento.

Introdotti criteri di priorità

Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all’approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Notizia reato

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

Udienza preliminare

Si limita la previsione dell’udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna.

Appello

Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell’imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.

Cassazione

Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.

Procedimenti speciali

Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (cosiddetto patteggiamento allargato), l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare.

Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l’altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Querela

Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.

Pena pecunaria

Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato e a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

Pene sostitutive

Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l’applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E’ esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all’esecuzione della pena.

Fatti bagatellari

Per evitare di celebrare processi per fatti bagatellari (cioè con bassa rilevanza sociale), si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.

Messa alla prova

Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il Governo a estendere l’ambito di applicazione dell’articolo 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.

Giustizia riparativa

Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell’interesse sia della vittima che dell’autore del reato. Si prevede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

Contravvenzioni

Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell’autorità amministrativa.

Riforma Cartabia critiche

Come riporta Il Fatto quotidiano, Franco Coppi, il più noto dei penalisti italiani nonché difensore, tra gli altri, di Silvio Berlusconi, Giulio Andreotti e Vittorio Emanuele di Savoia nonché, in tempi recenti, Luca Lotti, pone l’accento soprattutto sulla prescrizione. Tanto da arrivare a dire che “a questo punto era meglio tenersi la riforma Bonafede”.

Coppi lancia un allarme sul rischio di stallo dei processi:

Nell’ipotesi che i due anni concessi per fare il processo d’appello trascorrano senza che si arrivi a una sentenza, che fine fa la sentenza pronunciata in primo grado? – si chiede l’avvocato – Il reato non si può prescrivere perché la prescrizione è interrotta, ma non si può più procedere. Ovviamente la pena inflitta in primo grado non potrebbe essere eseguita, una norma che lo consentisse verrebbe senza dubbio dichiarata incostituzionale.

Ma mi metto nei panni di una parte civile, che nel processo di primo grado ha visto riconosciuto il diritto a un risarcimento. Se l’appello non si celebra in tempo, che se ne fa di questo riconoscimento?

Dall’altra parte, l’imputato può ben dire che se si fosse celebrato l’appello lui sarebbe stato assolto. Insomma, un groviglio. A questo punto sarebbe stato meglio tenersi la riforma Bonafede e buonanotte. Se non altro aveva il pregio della chiarezza

I tempi stabiliti per i processi di secondo e terzo grado, infatti, non convincono Coppi che li ritiene troppo ottimistici, con il rischio che molti procedimenti non arrivino a sentenza:

Mi sembra del tutto illusorio. A Roma per un processo d’appello se si è fortunati servono tre o quattro anni, si tratterebbe di dimezzare i tempi e non so come pensano di farlo. Anche la previsione di un anno come tempo massimo per i processi in Cassazione mi sembra molto stretta, se guardo a quanto accade attualmente. Anche perché spesso gli atti impiegano molto tempo ad arrivare a Roma e anche quel tempo andrà computato. Questo è il vero problema

Coppi trova invece positivo il punto riguardo la maggiore separazione tra potere esecutivo e potere giudiziario:

Questo invece è un bene – sostiene – L’azione penale resta obbligatoria e che sia il potere politico a indicare le priorità mi sembra pericoloso. Il governo, se ritiene che alcuni reati siano di modesto allarme sociale, ha uno strumento potente a sua disposizione che è la depenalizzazione, una lunga serie di comportamenti possono venire dissuasi con sanzioni amministrative. Ma per una rinuncia di fatto alla obbligatorietà dell’azione penale l’Italia non è matura

Resta però la non meglio specificata possibilità per il Parlamento di indicare i criteri generali da seguire per l’applicazione dell’azione penale. Che in realtà rimette in dubbio proprio il principio dell’obbligatorietà.

Marco Travaglio parla addirittura di riforma peggiore del Dl Biondi, Ministro della giustizia ai tempi di Mani pulite. Passata alla storia, non a caso, come “salvaladri“:

Il Salvaladri Biondi risparmiava ai delinquenti in guanti bianchi “solo” la custodia cautelare. Il Salvaladri Cartabia risparmia loro addirittura la condanna. Con una furbata che finge di mantenere la Bonafede sulla carta, ma nella sostanza la spazza via: la prescrizione resta bloccata dopo il primo grado, ma solo se il processo non dura in appello più di 2 anni e in Cassazione più di 1 anno. Così l’automatismo salta e il potere di allungare i processi fino alla prescrizione torna nelle mani di avvocati e magistrati collusi: se sanno che l’impunità per il cliente o l’amico scatta dopo 24 mesi e 1 giorno in appello e dopo 12 mesi e 1 giorno in Cassazione, quanto faranno durare il processo? Quanto basta per farlo prescrivere.

Nulla – né i filtri alle impugnazioni né la reformatio in peius (la possibilità di aumentare le pene in secondo grado) – è previsto per ridurre il numero dei processi. Che, dunque, dureranno ancor di più. L’opposto di ciò che ci chiede da anni l’Europa tramite la Cedu, anzi ci chiedeva prima della Bonafede. Ed è paradossale che il sedicente governo più europeista della storia cancelli la riforma giudiziaria più europeista della storia.

In ogni caso il M5S ottenne dagli iscritti il via libera a entrare nel governo Draghi anche con questo mandato: “La riforma della prescrizione ha come soddisfacente punto d’incontro politico l’accordo precedentemente raggiunto con il Pd e LeU, oltre il quale il MoVimento non è disposto ad andare”.

Ma, a quanto pare, i Cinquestelle hanno tradito anche in questo.

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