Polizza anti-calamità: ennesima scure per le imprese

Polizza anti-calamità: ennesima scure per le imprese

Polizza assicurativa anti-calamità obbligatoria per le imprese: vediamo come funziona.

Una nuova scure si abbatte sulle già disastrate imprese italiane, alle prese con un fisco opprimente, farraginoso e persecutorio; le recessioni cicliche; la concorrenza sleale da parte delle concorrenti straniere; le regole assurde imposte dall’Unione europea. Ora, un governo di destra, un tempo più attento alle questioni imprenditoriali, ha ben pensato di rendere obbligatoria la Polizza assicurativa anti-calamità per le imprese, al fine di ovviare ai danni provenienti da alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali. Come accaduto nuovamente in Emilia-Romagna in questi giorni.

Un bel modo per lavarsene le mani, quindi. Uno Stato che, anziché rimediare al dissesto idrogeologico che funesta tutta l’Italia, del quale si parla da anni ma contro cui non si è mai fatto nulla di concreto. E cosa dire poi degli edifici mai messi a norma dal punto di vista anti-sismico. Problema che riguarda anche la maggioranza delle scuole italiane.

Ora si sta pensando anche di imporre la stessa assicurazione per le case, inizialmente almeno in modo facoltativo.

Ma torniamo alla Polizza assicurativa anti-calamità obbligatoria per le imprese, e vediamo come funziona.

Come funziona la Polizza assicurativa anti-calamità obbligatoria per le imprese

Come spiega Edilportale, per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all’estero ma una stabile organizzazione in Italia è già obbligatorio stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo assicurativo entrerà quindi in vigore il 1° gennaio 2025.

L’obbligo di assicurazione per le imprese è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art.1, commi 101 e seguenti) e dispone che il contratto fissi un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Come funzionano i premi assicurativi

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati. Le compagnie assicurative non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese e dovranno anche liquidare subito il 30% del danno.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Resta da capire se le assicurazioni non faranno cartello come accaduto per le RCA auto e se si comporteranno come norma impone.

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Pubblicato da Vito Andolini

Appassionato di geopolitica e politica nazionale.

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