Codice rosso contro violenza sulle donne: cosa non va

Il Senato ha approvato definitivamente il Codice rosso contro la violenza sulle donne. Non ha incassato voti contrari, eccetto 47 astenuti. La Camera dei deputati l’aveva approvato già lo scorso 2 aprile. E ciò la dice lunga sulla lentezza dei passaggi delle leggi da un ramo all’altro del Parlamento.

Certo, il Movimento cinque stelle non ha affermato di aver eliminato la violenza sulle donne, come ha detto riguardo la povertà. Tuttavia, la soddisfazione è tanta, così come quella del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Giulia Bongiorno. Semi-ministro della Giustizia nelle file della Lega. La quale però, dall’alto della sua serietà, ha anche detto che si tratta solo di un primo passo e che l’impegno in tal senso deve proseguire.

Del resto, come darle torto? In Italia si consuma un caso di violenza sulle donne ogni 72 ore (almeno stando a quanto ha scritto il ministro della Giustizia Bonafede su Twitter). Dati che comunque sono sottostimati, in quanto sono tanti in casi che sfuggono, non essendo denunciati.

Ma emergenza statistica a parte, c’è un altro motivo che non deve far gridare alla vittoria. Ed è insito nel testo di legge stesso. Vediamo cosa dice il Codice rosso contro la violenza sulle donne e perché non [sta_anchor id=”donne”]basta[/sta_anchor].

Codice rosso violenza sulle donne cosa dice

codice rosso testo

Come ben spiega Lifegate, il testo di legge chiamato Codice rosso può essere diviso in 3 tronconi:

1. Una corsia preferenziale

Il Codice rosso è di fatto una sorta di bollino di precedenza, proprio come succede per le priorità al pronto soccorso: in tutte le indagini relative a casi violenza domestica o di genere (ovvero maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne; atti persecutori; lesioni personali aggravate da legami familiari) la polizia giudiziaria e il pubblico ministero dovranno attivarsi immediatamente, e la vittima dovrà essere ascoltata entro 3 giorni dalla denuncia, per limitare al massimo la possibilità che la violenza possa essere reiterata. Al contrario, le donne avranno più tempo per denunciare una violenza subita: 12 mesi invece dei 6 previsti in genere dalla legge, un modo per consentire alle vittime di interiorizzare meglio l’accaduto.

2. Il revenge porn

L’altra vera novità della legge è la nascita del reato di revenge porn: nel 2017 il parlamento, in seguito al suicidio di Tiziana Cantone, aveva già approvato una legge che consentiva a chi aveva subito atti di cyberbullismo di chiedere di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete che lo riguardavano. Da oggi è previsto il carcere (da uno a sei anni) per chi diffonde foto o video a contenuto sessuale per vendicarsi del partner dopo la fine di una relazione, e anche per chi riceve i file e li inoltra a sua volta. Aumentano invece tutte le pena già previste per gli altri delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi, con aggravanti quando la violenza sessuale è commessa a danno o in presenza di minori.

3. Lesioni permanenti al viso e sostegno psicologico

L’altro reato che entra a fa parte del codice penale è il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, punito con la reclusione da 8 a 14 anni, e con l’ergastolo se lo sfregio porta alla morte della vittima. D’altro canto, la legge dispone anche la possibilità, per i condannati per reati di questo tipo, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, che può portare anche alla sospensione della pena. Stretta anche contro lo stalking: la persecuzione dell’ex partner ora prevede una pena da uno a sei anni e mezzo di carcere, e si introduce il braccialetto elettronico come strumento per garantire il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Codice rosso contro violenza sulle donne, cosa non va

violenza sulle donne foto

Il punto più critico, secondo i parlamentari dell’opposizione, riguarda il fatto che non sia previsto lo stanziamento di alcun fondo.

Lucia Annibali, per esempio, deputata del Partito democratico, sfregiata con l’acido nel 2013 da due uomini, in una intervista allo Huffington Post ha detto che Codice rosso “è inutile e inefficace” perché se non si aggiungono fondi per il personale “è impensabile che, a parità di organico, gli uffici dei pubblici ministeri possano soddisfare l’obbligo dei tre giorni”.

Ma è proprio l’obbligo dei tre giorni la questione più criticata: secondo l’associazione Donne in rete “per le donne che subiscono violenza denunciare diventa ancora più rischioso” perché i tre giorni che passeranno da quando una donna vittima di violenza sporge denuncia a quando un magistrato la ascolterà per predisporre eventuali misure di protezione “costituiscono un margine pericoloso o inutile”.

Pericoloso, perché non è detto che la donna sia in condizioni di sicurezza. Inutile, perché se la donna non è pronta e non è sicura, “non racconterà nulla o minimizzerà”.

Insomma, il Codice rosso può essere un passo in avanti, ma il traguardo è ancora lontano, anche perché molte delle violenze contro le donne rimangono ancora non denunciate.

Ma un altro punto critico, il solito che non si affronta, è quello della prevenzione. Come ben scrive il profilo Eretica sul proprio Blog su Il fatto quotidiano, chi impedisce al carnefice di attendere la donna e ucciderla non appena fuori dall’ospedale o dall’ufficio del magistrato? Perché nella legge non si parla di case rifugio, di fondi per dare alle donne la possibilità di ricominciare altrove.

Perché non si chiarisce il fatto che se ci sono violenze non c’è affido condiviso che tenga, altrimenti mi si spieghi qual è il senso di questa legge se poi la proposta Pillon obbliga le donne denuncianti ad avere a che fare con gli ex mariti per non incorrere in accuse e sanzioni sul mancato adempimento delle regole di affido.

La violenza di genere si previene con una condanna precisa nei confronti di ogni gesto, frase, atteggiamento che violi la libertà delle donne. E’ pura ipocrisia dirsi dalla parte delle donne e poi dare in pasto le donne ai fan dei social in cui le donne vengono minacciate o insultate. E’ ipocrita dirsi dalla parte delle donne e poi condannare quelle che dicono di No a un ministro, al bullismo politico, al mobbing istituzionale. La prima modalità di disinnesco è quella di non diffondere una cultura maschilista e sessista e in questo i governanti hanno fallito e continuano a fallire.

Questa legge non serve perché il carcere non educa. Non serve perché nella formazione della polizia non si parla di coinvolgimenti di chi opera nei centri antiviolenza, che di fatto non sono stati ascoltati.

Questa legge è solo frutto di una visione paternalista che solletica l’ego dell’eroe che arriva dopo, sempre e solo dopo, che la donna è già stata vittima di violenza. E prima? Durante? Dobbiamo adottare l’autodifesa? Ah già, quella no. Per il governo l’autodifesa è il diritto di chi vuole proteggere una proprietà materiale. Le donne, invece, per difendersi devono dichiarare appartenenza: al marito, al fidanzato, al padre o allo Stato.

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