Caso Cospito e non solo: l’abuso del 41 BIS

Caso Cospito e non solo: l’abuso del 41 BIS

Da diverse settimane sta tenendo banco il caso di Alfredo Cospito, anarchico individualista il quale – come si evince dalle motivazioni della sentenza di assoluzione del processo Bialystok – non è capo di nessuna organizzazione.

L’uomo è tenuto in regime di 41 BIS, poiché ritenuto potenzialmente pericoloso per i contatti che potrebbe avere anche con altre organizzazioni criminali e per i messaggi che potrebbe inviare. Fermo restando che la Federazione anarchica informale non è una associazione dove ci sarebbero dei sottoposti, ma un “metodo”.

In realtà, ad oggi ci sono oltre 700 reclusi sottoposti al duro regime del 41 bis, sebbene buona parte di essi non sono capi mafia, come l’utilizzo di questa istituzione prevederebbe. Ma pura manovalanza. Le ragioni vanno oltre la loro pericolosità e sono di carattere prevalentemente organizzativo. O, per meglio dire, disorganizzativo

Perché Cospito è al 41 BIS

La questione la spiega bene Il dubbio, che riporta quanto spiegato con chiarezza già nel 2021 il segretario generale della Uil polizia penitenziaria Gennarino De Fazio, in sede di Commissione antimafia:

Sempre più spesso si ha la sensazione che si ricorra all’applicazione dell’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario proprio perché l’Alta Sicurezza non offre sufficienti garanzie

Per i reclusi, non boss o capi terroristi, ma “manovalanza” appartenente ai gruppi criminali, esiste già il regime differenziato. Parliamo appunto dell’Alta Sicurezza (AS).

Come si evince da rapporto tematico redatto dal garante nazionale delle persone private della libertà, tali sezioni del circuito AS sono state istituite con il

compito di gestire i detenuti e gli internati di spiccata pericolosità, prevedendo al proprio interno, tre differenti sotto- circuiti con medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali

Esse sono definite con un Atto amministrativo e non con una norma di carattere primario. La decisione di prevedere tre sotto- circuiti nasce, nel 2009, dall’esigenza, specificata nella citata circolare, di rispondere alla eterogeneità dovuta alle differenti connotazioni di natura criminale alla base della presenza delle persone nell’allora circuito “Elevato indice di vigilanza”, da quel momento sostituito dal circuito dell’Alta sicurezza.

Dunque, ricapitolando, perché si ricorre spesso al 41 BIS? Perché i circuiti AS non offrono più adeguate garanzie soprattutto a riguardo dell’interruzione dei collegamenti con l’esterno, ma pure rispetto ai traffici interni alle carceri. Pertanto, detta in soldoni, la soluzione più semplice ed immediata è quella di isolare i criminali col regime del 41 BIS.

In quella occasione, De Fazio propose anche le soluzioni a questo abuso:

  1. ripristinare adeguati livelli di sicurezza degli altri circuiti attraverso il potenziamento degli organici della Polizia penitenziaria
  2. dotazione e l’efficientamento di strumentazioni ed equipaggiamenti
  3. nuova organizzazione complessiva che richiede riforme strutturali e urgenti»

Cos’è il 41 BIS

L’abuso rispetto all’utilizzo del 41 BIS va anche contro alcune sentenze della Corte costituzionale. La quale, mediante sentenza n. 376 del 1997, ha espressamente detto che i ricorsi al 41 bis devono essere «concretamente giustificati in relazione alle predette esigenze di ordine e sicurezza».

Più precisamente:

da un lato, il regime differenziato si fonda non già astrattamente sul titolo di reato oggetto della condanna o dell’imputazione, ma sull’effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, di cui i fatti di reato concretamente contestati costituiscono solo una logica premessa; dall’altro lato, le restrizioni apportate rispetto all’ordinario regime carcerario non possono essere liberamente determinate, ma possono essere – sempre nel limite del divieto di incidenza sulla qualità e quantità della pena e di trattamenti contrari al senso di umanità – solo quelle congrue rispetto alle predette specifiche finalità di ordine e di sicurezza

Insomma, la Corte costituzionale ha precisato che al 41 BIS ci debbano finire

solo singoli detenuti, condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata, che l’amministrazione ritenga, motivatamente e sotto il controllo dei Tribunali di sorveglianza, in grado di partecipare, attraverso i loro collegamenti interni ed esterni, alle organizzazioni criminali e alle loro attività, e che per questa ragione sottopone – sempre motivatamente e col controllo giurisdizionale – a quelle sole restrizioni che siano concretamente idonee a prevenire tale pericolo, attraverso la soppressione o la riduzione delle opportunità che in tal senso discenderebbero dall’applicazione del normale regime penitenziario

Ricordiamo infine che il 41 BIS è stato introdotto in Italia tramite legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Alfredo Cospito chi è

Come riporta Wikipedia, Alfredo Cospito, nato a Pescara il 14 luglio 1967 è un militante anarchico insurrezionalista. Condannato a 10 anni e 8 mesi nel 2014 per la gambizzazione di Roberto Adinolfi, dirigente della Ansaldo Nucleare.

Successivamente ha ricevuto un’ulteriore condanna all’ergastolo ostativo per l’attentato del 2006 contro la scuola allievi carabinieri di Fossano (CN).

Dal 5 maggio 2022 Cospito è posto in regime di reclusione 41-bis nel carcere di massima sicurezza di Bancali in Sardegna per i messaggi che avrebbe mandato dal carcere agli anarchici all’esterno in libertà, inneggianti ad una guerra armata contro lo Stato più dura.

Il 20 ottobre 2022 Cospito ha iniziato uno sciopero della fame contro le condizioni del regime 41-bis, dimagrendo di 35 kg alla fine dell’anno.

Il 30 gennaio 2023 Cospito è stato trasferito nel carcere di Opera. Gli avvocati stanno chiedendo la revoca del 41 BIS. Cospito ha incassato anche il sostegno di alcuni intellettuali.

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Pubblicato da Vito Andolini

Appassionato di geopolitica e politica nazionale.

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